Tra le diverse soluzioni che si possono valutare per contribuire alla realizzazione del ‘Percorso di vita’ di una persona con disabilità ci sono le donazioni. Sarà sicuramente capitato a tutti di fare una donazione, come un contributo o un’offerta di un bene materiale ad una associazione o ente. In questo articolo scopriremo alcune particolarità delle donazioni, il loro funzionamento e la differenza tra una donazione e una donazione con vincolo.
La donazione
Donare è una parola che conosciamo molto bene; è un’azione che sicuramente avremo già compiuto più di una volta nella nostra vita. Consiste nel regalare, ovvero consegnare a titolo gratuito, un bene ad un altro soggetto, sia esso sia una persona o un ente. Di norma, una volta compiuta la donazione, è irrevocabile, cioè non chiediamo la restituzione di quel bene. Solo nel caso in cui l’atto di donazione sia lesivo nei confronti dei diritti degli eredi del donante, c’è la possibilità che venga revocata.
Se il valore è modico, basta semplicemente consegnare quel bene o versare una somma di denaro. Se il valore è invece elevato, è necessario un atto notarile.
Come stabilire il valore?
Una donazione di valore contenuto non deve essere rilevante per il patrimonio del donante (valutazione relativa) e nemmeno in termini più generali (valutazione assoluta).
Cosa si può donare?
Una somma di denaro, un bene mobile o immobile (proprietà, usufrutto o nuda proprietà).
Esistono agevolazioni fiscali?
L’atto notarile comporta un’imposta proporzionale al valore del bene. Tuttavia esistono numerose agevolazioni fiscali per chi compie una donazione e per chi la riceve. Il riferimento normativo sono il D.lgs. n. 460/1997 e una Riforma del 2017 (Dlgs 117/17) in vigore del gennaio 2018. Ci sono due modalità per beneficiare dell’agevolazione:
- deduzione della somma donata dal reddito imponibile Irpef, per un massimo del 10% del reddito complessivo. Ad esempio su un reddito di 30.000 euro annui, la somma massima da dedurre, ovvero sottrarre dal reddito, sarà di 3.000 euro e di conseguenza la base imponibile si è ridotta;
- detrazione dell’imposta per un limite massimo del 30% della somma devoluta. Ad esempio se una persona dona 600 euro potrà detrarre fino ad un massimo di 180 euro.
Donazione con vincolo
Come recita proprio il nome, nella donazione con vincolo il donante ha la possibilità di obbligare il beneficiario ad adempiere un determinato obbligo, che deve essere lecito, determinato e preciso. Alcuni esempi di vincolo sono:
- obbligo di assistenza di un soggetto terzo;
- divieto di vendere il bene entro un determinato periodo;
- obbligo di utilizzo del bene, o di una sua parte, per una specifica finalità.
Nel caso in cui il vincolo non sia rispettato, può essere disposta nel contratto la revoca della donazione o un risarcimento del danno.
Data la particolarità del vincolo, è opportuno che la donazione con vincolo sia stipulata con un atto notarile.
Il vincolo di destinazione
Approfondiamo ora un altro concetto importante: il vincolo di destinazione.
Il donatore, pur rimanendo proprietario di un bene, lo vincola per il perseguimento di una determinata finalità meritevole di tutela, come ad esempio la tutela di una persona con disabilità.
Il bene con vincolo di destinazione è tutelato dalle più svariate vicende che possono accadere al proprietario. Fondamentale però che ci sia una finalità meritevole di tutela, che tuttavia è un concetto ampio e chiaramente definito dall’ordinamento italiano.
I beni vincolati possono essere utilizzati dal beneficiario oppure messi a reddito per il suo mantenimento e, in generale, per la realizzazione dell’interesse.
Come stipulare un vincolo di destinazione?
E’ necessario stipulare un atto notarile. Il vincolo non può superare i 90 anni o la vita del destinatario. Trascorso tale termine il vincolo decade e il bene torna in pieno godimento del proprietario originario o ai suoi eredi.
Si possono vincolare beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, come autoveicoli o motoveicoli.
La proprietà del bene non viene ceduta, ma solo vincolata. Il proprietario non potrà avere a disposizione il bene fino alla scadenza del vincolo.
Non essendo un trasferimento di proprietà, l’atto è soggetto ad imposte fisse e non proporzionali al valore del bene.
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